Associazione Ricercatori Storici IV Novembre

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

statuto

E-mail Stampa PDF

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede dell'Associazione.
1.1. E’ costituita in Schio (VI) un’Associazione denominata "IV NOVEMBRE — Ricercatori storici".
1.2. La sede dell’Associazione è stabilita in Schio in via Rovereto – ex caserma Cella - Schio

Art. 2. Scopi dell'Associazione.
2.1 L’Associazione ha finalità culturali, storiche, di tutela ambienale e sportive.
2.2 Tra le finalità storiche e ambientali, cura, in particolar modo, il recupero e la valorizzazione del patrimonio della “Grande Guerra”.
2.3 A tal fine promuove e favorisce:
a. il recupero di manufatti immobili e del loro contesto ambientale
b. il recupero e la tutela di beni archivistici (documenti, libri, diari e immagini fotografiche e filmiche) nonché la gestione museale degli stessi.
c. la conservazione ed il recupero di oggetti (armi, divise e oggetti di uso quotidiano) e in genere, tutto quanto viene ricompreso nel termine “militaria”.
d. la diffusione, a tutti i livelli e soprattutto nella scuola, di ogni attività didattica volta a diffondere la cultura dei valori storici della Grande Guerra.
2.4 Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione “IV Novembre” intrattiene rapporti con altre associazioni – italiane e straniere – aventi finalità analoghe.
2.5 L’Associazione e i soci che ne fanno parte non perseguono scopi lucrativi.

Art. 3 Provenienza e utilizzo delle risorse economiche.
3.1 Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione utilizza risorse economiche derivanti da:
- quote associative
- contributi di Enti pubblici, di altre associazioni e di privati;
- attività culturali e ricreative;
- esercizio di eventuali attività commerciali strumentali e sussidiarie al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- contributi mirati alla realizzazione di opere o attività rientranti nelle finalità dell’Associazione.
3.2 E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili,avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali e, in ogni caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad associazioni aventi finalità analoghe a quelle prevista dall’articolo 2, o, in mancanza, a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 Membri dell'Associazione
4.1 Soci ordinari sono coloro che risultano regolarmente iscritti e tesserati nell’anno in corso.
4.2 Soci onorari sono coloro che, per particolari meriti, sono chiamati, su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell’Assemblea, a fare parte dell’Associazione a tempo indeterminato e senza l’obbligo di versamento della quota di iscrizione.
4.3 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7.4 e 8.1, tutti i soci, ordinari ed onorari, hanno i medesimi diritti di elettorato attivo e passivo.
4.4 La qualifica di socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.

Art. 5 Modalità di adesione all’Associazione.
5.1 L’adesione all’Associazione è attestata:
a) dal possesso della specifica tessera rilasciata al momento dell’iscrizione e
b) dal pagamento della quota associativa dell’anno in corso
5.2 L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione e la piena osservanza dello Statuto.

Art. 6 Organi dell’Associazione.
Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 Assemblea dell’Associazione.
7.1 L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La convocazione avviene a mezzo avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, e deve essere inviata a ciascun Socio almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Può altresì essere convocata su richiesta scritta – contenente l’ordine del giorno proposto – dal Consiglio Direttivo o di 1/5 dei Soci.
7.2 In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituta qualunque sia il numero dei soci presenti.
7.3 L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:
- programma per il conseguimento degli scopi statutari;
- approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo;
- relazione tecnico-morale;
- eventuale nomina di Soci Onorari e di un Presidente Onorario.
7.4 Ogni 3 anni, l’Assemblea ordinaria (per brevità “Assemblea Elettiva”) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori.
I candidati alla carica di consigliere devono essere soci da almeno un anno. In sede di elezione del Consiglio Direttivo possono essere espresse al massimo sei preferenze
Possono candidarsi alla carica di Revisore dei Conti persone che rivestono la qualifica di soci. In sede di elezione del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere espresse al massimo due preferenze
7.5 L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta scritta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/4 degli associati. E’ validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con voto favorevole di almeno 1/3 degli aventi diritto. Essa delibera unicamente in merito alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell’Associazione.
7.6 L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente.
7.7 In caso di impedimento del Presidente, l’Assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere convocata anche del Vice Presidente che dovrà attestare l’impedimento del Presidente.

Art. 8 Diritto all’intervento e voto nell’Assemblea.
8.1 All’Assemblea hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci tesserati da almeno sei mesi.
8.2 I Soci possono essere portatori al massimo di due deleghe che dovranno essere rilasciate per iscritto.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
9.1 Il consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea, dura in carica 3 anni ed è composto da massimo 11 consiglieri. Nel caso di impedimento dfinitivo di un consigliere quest’ultimo viene sostituito dal primo dei non eletti. Nel caso in cui il numero dei consiglieri dovesse essere inferiore a 6 il Consiglio Direttivo viene a decadere.
9.2 Entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea Elettiva, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze convoca la prima riunione del Consiglio Direttivo al fine di procedere alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Possono essere nominati a tali cariche solo membri del Consiglio stesso eccetto il Tesoriere che puó essere un associato esterno al Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Tesoriere non sia un Consigliere partecipa alla riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
9.3 Il Vice Presidente esercita le funzioni proprie del Presidente qualora per qualsiasi motivo egli ne sia impedito. In quest’ultimo caso la sottoscrizione da parte del Vice Presidente attesta l’impedimento del Presidente.
9.4 Il Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi, ma può essere anche convocato d’urgenza dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vice Presidente, entro otto giorni, a seguito di richiesta scritta, contenente l’ordine del giorno proposto, di almeno 2/3 dei Consiglieri.
9.5 Il Consiglio Direttivo può deliberare soltanto in presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente risulterà determinante. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Presidente Onorario senza diritto di voto
9.6 Ogni delibera del Consiglio Direttivo che comporti l’assunzione di obblighi verso terzi è valida solo se controfirmata dal Presidente e dal Tesoriere.
9.7 Il Consiglio Direttivo delibera, fra l’altro, per quanto riguarda:
- l’approvazione del bilancio preventivo;
- l’importo delle quote associative ed i termini di versamento;
- l’impiego e la gestione delle risorse disponibili;
- il programma annuale delle attività associative;
- l’adozione di un regolamento di attuazione dello Statuto ;
- l’adozione di regolamenti per la gestione degli immobili.
9.8 Il Tesoriere sovrintende la corretta gestione amministrativa dell’Associazione e svolge anche funzioni di cassiere. Predispone la bozza di bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo nonché il rendiconto economico-finanziario che il Consiglio Direttivo stesso dovrà presentare all’Assemblea Ordinaria dei Soci.
9.9 Il Segretario
a) verbalizza le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea,
b) predispone le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea che vengono controfirmate dal Presidente o, se convocate dai Consiglieri o dai soci, dai richiedenti.
c) archivia tutti i documenti e la corrispondenza emessa e ricevuta dall’Associazione.
d) aggiorna la lista dei Soci ed è responsabile dell’ottemperanza delle normative vigenti in materia di privacy.

Art. 10 Il Presidente dell’Associazione.
10.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni
10.2 Il Presidente una volta eletto, nomina un Vice Presidente che lo sostituisca in tutti i casi di suo impedimento.
10.3 In casi eccezionali, il Presidente, può operare senza preventiva convocazione e delibera del Consiglio Direttivo. A tal fine dovrà comunque consultare il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere. L’operato del Presidente dovrà poi essere oggetto di ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
10.4 Al Presidente, quale legale rappresentante dell’Associazione, compete la sottoscrizione di tutti gli atti che comportino l’assunzione di obblighi a carico della Associazione stessa.

Art. 11 Il Consiglio dei Revisori dei conti
11.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea ed è costituito da due Revisori e da un Revisore Supplente..

Ultimo aggiornamento Domenica 28 Marzo 2010 20:56